Tutela dei minori

Come proteggere i minori da Internet

di Alessandro Cignoli, Unione Giuristi Cattolici di Pavia

Il diritto all’informazione, la libertà di comunicazione, concorrono con le esigenze di tutela dei minori e della dignità umana. Ciò impone l’esigenza di bilanciamento dei diritti e l’onere di trovare adeguati strumenti di protezione. Vediamo insieme come…

Internet, nuove frontiere, nuove conoscenze, accesso sempre più facilitato alle informazioni, possibilità comunicative impensabili ed inimmaginabili solo pochi decenni fa, ma anche possibilità di accedere a contenuti illegali o dannosi per il normale sviluppo psicofisico degli individui. Il diritto all’informazione, la libertà di comunicazione, di espressione, concorrono con le esigenze di tutela dei minori e della dignità umana. Ciò impone l’esigenza di bilanciamento dei diritti e l’onere di trovare adeguati strumenti di protezione.

Molteplici sono stati gli interventi a livello internazionale, comunitario e nazionale, che hanno gettato le basi per operare il bilanciamento finalizzato alla miglior tutela del soggetto minore nel mondo digitale. Primariamente la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989 stabilisce che grava sugli Stati il dovere di “assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere” e di adoperarsi affinché “nessun fanciullo [sia] oggetto di interferenze arbitrarie o illegali”.

La Convenzione stabilisce che il fanciullo deve poter “accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”.

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In ambito europeo la Commissione europea avviò un’indagine culminata, il 16 ottobre 1996, con la pubblicazione del “Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione”. In particolare, il Libro Verde parte dalla constatazione che Internet costituisce un nuovo modello di comunicazione interattiva: ogni fruitore diviene un potenziale fornitore di contenuti (si pensi a forum, chat, social network, servizi di hosting quali youtube etc.), modello che non è assimilabile ai media esistenti. Individua nel passaggio da servizi forniti a livello nazionale verso servizi forniti su scala internazionale l’ostacolo maggiore all’applicazione delle normative nazionali a tutela dei minori: nel caso di servizi decentrati su reti internazionali, i contenuti possono essere rapidamente spostati su altri server al fine di aggirare eventuali misure di bloccaggio.

Altra criticità individuata nel Libro Verde è quella relativa all’individuazione dei responsabili della circolazione di contenuti illeciti: se da un lato è chiara la responsabilità dell’utente-fornitore di contenuti, così come la irresponsabilità del provider – mero veicolo –, maggiori problemi pone la posizione del fornitore di servizi internet che, anche per un brevissimo lasso di tempo, ospitando sui propri server i contenuti illeciti, ne renda possibile la fruizione da parte del pubblico.

Il Libro Verde individua gli assi portanti della tutela dei minori:

  1. l’armonizzazione a livello internazionale delle legislazioni che stabiliscono l’illiceità di alcune tipologie di contenuti;
  2. l’auspicabile collaborazione internazionale in ambito giudiziario ed amministrativo al fine di un più facile accertamento delle responsabilità, stante la dimensione sovra-nazionale del fenomeno;
  3. l’utilizzo da parte degli utenti in posizione di garanzia verso i minori (genitori o esercenti la potestà) di strumenti di filtraggio e bloccaggio dei siti e dei contenuti.
  4. l’adozione, da parte dei fornitori di servizi web, di codici di autoregolamentazione che prevedano degli standard di classificazione e identificazione facile dei contenuti.

Successivamente il Parlamento Europeo approvò alcune raccomandazioni con le quali invita gli Stati membri ad avviare un processo di autoregolamentazione del settore dei media al fine di incentivare l’accesso dei minori alle nuove tecnologie ed al fine di sviluppare sistemi idonei ad individuare contenuti nocivi ed a escluderne la fruibilità. Raccomanda inoltre la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione e autoregolamentazione degli Stati membri, lo scambio delle migliori pratiche e l’utilizzazione dei sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso Internet. Tra gli atti del Consiglio d’Europa occorre ricordare la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001 e la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 2007. Entrambi i testi normativi tendono alla protezione del minore tramite l’incriminazione – da parte del diritto penale interno degli Stati aderenti – di alcune condotte tese alla produzione o diffusione (ma anche detenzione) di materiale rientrante nell’ambito della pornografia infantile.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, con riguardo al profilo penalistico, le leggi n. 269/1998 e n. 38/2006 hanno introdotto nuovi reati relativi alla pornografia minorile – anche – informatica. In particolare è ora punita la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, e la distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione, ma anche il procurarsi e il detenere materiale pornografico virtuale. (artt. 600 ter, 600 quater e 600 quater 1 codice penale).

Per ciò che concerne, invece, la tutela del minore su di un piano ulteriore rispetto a quello strettamente penalistico, nel solco tracciato dalla disciplina europea, il legislatore nazionale ha intrapreso la via della autoregolamentazione. È nato, così, il “Codice di autoregolamentazione Internet e Minori”, sottoscritto nel novembre 2003. Il Codice prevede che gli aderenti pubblichino nella pagina internet iniziale (home page) un riferimento “TUTELA DEI MINORI”, chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet.

Si impone, poi, ai provider, l’obbligo di fornire servizi di navigazione differenziata che impediscano l’accesso a contenuti classificati come nocivi o inopportuni. È poi prevista la possibilità per l’aderente di utilizzare Sistemi di individuazione dell’età dell’Utente nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. Infine, i provider devono implementare sistemi che garantiscano l’identificazione degli utenti che effettuano l’accesso alla rete, conservandone i dati identificativi per almeno 6 mesi.

Se tra i servizi offerti vi è anche la produzione e/o diffusione di contenuti i fornitori dovranno sempre identificare il tipo di contenuto e provvedere ad adeguarlo o rimuoverlo su segnalazione delle competenti autorità. Tuttavia ad oggi il Codice è rimasto inattuato e non è stato costituito il Comitato di vigilanza di cui all’art. 6. Inoltre è discutibile che la forma della autoregolamentazione sia da ritenersi l’unica e più efficace modalità di disciplina del settore.

Già nel 2014 l’AGCOM esprimeva perplessità ritenendo che il modello di tutela sviluppato in Italia trovi un limite nella natura privata delle norme. Da ultimo occorre dar conto della normativa prevista dalla recentissima n. 71/2017, contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

L’art. 1 della citata legge, definisce il cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La legge attribuisce alla vittima ultraquattordicenne la possibilità di richiedere al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore e in caso di inerzia dei gestori del sito internet i soggetti legittimati possono proporre analoga istanza al Garante per la protezione dei dati personali.

La legge, per quanto concerne condotte poste in essere in ambito scolastico, impone una serie di obblighi alle istituzioni scolastiche. Ogni istituto scolastico deve individuare un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto e di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet. Il dirigente scolastico a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. È previsto inoltre che i servizi territoriali promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte. Infine regolamenti scolastici dovrebbero essere aggiornati con l’introduzione di specifiche disposizioni riguardanti il cyberbullismo che prevedano specifiche sanzioni. La legge introduce inoltre una procedura di ammonimento, stabilendo che il Questore convoca il minore, autore della condotta illecita, unitamente ad almeno un genitore e ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme.

Da questa veloce panoramica di norme emerge la consapevolezza da parte delle Istituzioni, internazionali e nazionali, che la Rete offre grandi possibilità di sviluppo cui anche ai minori va consentito l’accesso, cercando di assicurare agli stessi adeguate tutele. Ad oggi risulta, dal punto di vista tecnico e normativo, molto difficile, e in alcuni casi anche impossibile, bloccare determinati contenuti e individuare gli autori delle condotte illecite, pertanto a fronte di tali evidenti limiti, si ritiene che il soggetto che riveste la posizione di garanzia sul minore (e quindi in primis la famiglia) abbia un compito fondamentale.

La migliore garanzia di tutela per i minori, in generale, è accompagnarli nella navigazione, non lasciarli soli in un ambiente popolato da adulti come la Rete. Mi permetto di concludere con un’analogia fra la Rete e la strada. Così come il genitore non può lasciare il figlio chiuso all’interno delle mura domestiche, ma ha il dovere di insegnargli ad andare per il mondo, il genitore non può impedire al figlio l’accesso ai nuovi strumenti informatici, anzi ha il dovere di incentivarlo e al contempo di educarlo al corretto uso di tali strumenti. Così come per insegnare al figlio ad andare per strada occorrerà “perdere” del tempo con il figlio, guidandolo per mano, mostrandogli i cartelli, facendogli conoscere le insidie, insegnandogli come si usano i veicoli (il codice della strada prevede inoltre precisi limiti di età per potere condurre determinati veicoli e prevede anche limiti alle potenze dei veicoli destinati ad essere condotti dai neopatentati), la stessa procedura andrebbe adottata con la Rete. Il figlio deve essere condotto e guidato all’uso degli strumenti informatici, impedendone l’utilizzo autonomo se non quando il figlio dimostri di avere raggiunto un’adeguata maturità: la Rete, così come la strada, ha insidie e pericoli, e così come non si può lasciare il figlio solo in mezzo alla strada non va lasciato solo davanti al pc.

 




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