Affido familiare

Posso vederti ancora?

Perché un bambino che ha vissuto una parte breve o lunga della sua vita in una famiglia affidataria al termine dell’esperienza di affido non può continuare ad avere legami affettivi con le persone che lo hanno accolto e fatto con lui un pezzo di strada?

È quanto avviene nella prassi ordinaria dei casi di affido in Italia. Viene favorita la totale recisione dei legami che il bambino ha costruito durante il tempo dell’affido. Sembra però che qualcosa stia cambiando grazie anche al Disegno di Legge Puglisi presentato l’11 novembre 2014 dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica che ha come primo obiettivo la tutela alla continuità degli affetti del bambino e la previsione in casi particolari, dopo un lungo affidamento e dove ci sono tutti i requisiti previsti dalla legge 184/83 di poter adottare il bambino in affido. Il Tavolo Nazionale, organismo di raccordo tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già intervenuto nel giugno 2012 sul tema della tutela della continuità degli affetti dei minorenni affidati ha presentato un documento, che ieri ha visto anche l’adesione del Forum delle Associazioni Familiari, che presenta luci e possibili ombre del testo Puglisi. Punto Famiglia ha raccolto la dichiarazione di Marco Giordano, segretario del Tavolo Nazionale: “Accogliamo con soddisfazione l’adesione del Forum delle Associazioni Familiare al documento diffuso dal Tavolo Nazionale Affido a sostegno del Testo unificato del Disegno di Legge “Puglisi” presentato dalla Commissione Giustizia del Senato. Auspichiamo che possa presto divenire Legge, assicurando così una migliore tutela della continuità degli affetti dei bambini e dei ragazzi in affido, sia rispetto al prosieguo dei rapporti con gli affidatari, nel caso in cui i minorenni rientrino nella famiglia di origine o vengano adottati da altra famiglia, sia in merito alla possibilità che gli stessi affidatari, ricorrendone le condizioni, ne divengano adottanti. Fondamentale la scelta di limitare quest’ultima opzione alle sole famiglie affidatarie in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 184/83 (l’essere coniugati e il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia, il possedere una differenza di età con il minorenne non troppo ampia né eccessivamente ridotta) il che evita improprie derive verso l’adozione di minorenni da parte di persone single o anziane”.

 




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