Dubbi sulla pillola dei 5 giorni dopo… Il Tar vuole vederci chiaro

pillola

Alcune importanti Associazioni pro life tra cui anche il Movimento per la Vita Italiano hanno fatto ricorso al Tar del Lazio per discutere della pillola dei “5 giorni dopo” (EllaOne). Motivo? Deficit informativo circa le capacità antinidatorie e tossiche del farmaco. Il Tribunale calendarizza l’udienza pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha accettato il ricorso (n. 10594/2020 RG, udienza pubblica 4 maggio 2021, sez. 3Q), per discutere della pillola dei “5 giorni dopo” (EllaOne). La proposta viene dal Centro Studi Rosario Livatino (il giudice di Agrigento che tra poco sarà beatificato da Papa Francesco e additato come giovane da imitare), dal Movimento per la Vita Italiano e dalla Federazione di Movimento per la Vita e dei Centri aiuto alla vita, dalla Comunità Papa Giovanni XXIII (di don Oreste Benzi), dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, dall’Osservatorio Parlamentare “Vera Lex?”, dall’Associazione Family DayDifendiamo i nostri figli, dall’Associazione Pro vita e famiglia, dall’Osservatorio Bioetico Siena, dall’Associazione Giuristi per la vita. Il ricorso è contro l’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA, (notiziando il Ministero della Salute), nei confronti della ditta HRA PHARMA ITALIA s.r.l., (notiziando le Federazioni Ordine Farmacisti Italiani (F.O.F.I.). La dicitura giuridica, complicata, in pratica chiede l’annullamento della determina del Direttore generale AIFA dell’8 ottobre 2020 per uso umano di EllaOne (ulipristal acetato) alle minorenni senza ricetta medica. Il Tar del Lazio ha ritenuto di calendarizzare velocemente l’udienza pubblica del ricorso con riferimento a caratteristiche antinidatorie (cioè abortive) e di tossicità del farmaco (!) rispetto alle quali emerge defict informativo di EllaOne, oltre al consenso informato.

Tali aspetti vanno considerati, dice il Tar, sotto la particolarissima prospettiva dell’impatto con persone minorenni, la quale non può certo essere derubricata -come auspicano le controparti- quasi fosse un’appendice di questioni già trattate in precedenza per l’utenza adulta. La specifica tutela, che deve essere dedicata alle persone più giovani, prive di una piena capacità d’agire e caratterizzate da oggettive maggiori complessità e fragilità, impone la massima severità nel procedere in un autonomo giudizio sugli effetti fisici, psicologici e giuridici che il consumo del farmaco comporta. Il Tar accetta la relazione tecnica aggiornata del prof. Mozzanega, (di 314 pagine) “la cui chiarezza e stringenza logica il Collegio saprà certamente apprezzare” (cfr. docc. 27A, 27B).

In pratica l’attenzione del Tar si sofferma sugli effetti antinidatori e tossici di Ellaone. Antinidatorio significa che l’embrione umano non riesce ad annidarsi nell’utero materno a causa della pillola EllaOne e quindi muore. Non vi è dubbio che il principale tema medico-scientifico, da cui derivano significative conseguenze giuridiche, sia la presenza o meno di effetti abortivi di EllaOne. Su tale profilo la ditta farmaceutica attua una triplice trincea difensiva, ritenendo che le parti ricorrenti non avrebbero indicato “argomenti adeguati”, non vi sarebbero “effetti antinidatori” e comunque un effetto antinidatorio non sarebbe un…. effetto abortivo (dicono loro). Il Tar risponde che basterebbe sul punto ricordare il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10 marzo 2015, che dichiarava “di non poter escludere un’azione antinidatoria” e che ad oggi non è mai stato smentito da un’analoga o contraria opinione dello stesso massimo organo tecnico sanitario. Con tono ironico il Tar aggiunge che: “Né risulta che la fisiologia umana femminile sia cambiata negli ultimi sei anni”.

In sintesi la relazione scientifica presentata al Tar dice che:

– Ulipristal acetato (il principio attivo di EllaOne) impedisce al progesterone di occupare il proprio recettore, cosicché “la trascrizione genica normalmente attivata dal progesterone è bloccata e la sintesi delle proteine necessaria per iniziare e per mantenere la gravidanza non vengono sintetizzate

– nelle 36 ore pre-ovulatorie, che corrispondono ai giorni più fertili, EllaOne non sia in grado di inibire o ritardare l’ovulazione

– l’endometrio viene trasformato in un ambiente inospitale per il figlio

– l’ovulazione si sia verificata regolarmente nel 91.7% delle donne che assumevano EllaOne ogni 7 giorni per otto settimane consecutive e nel 72.7% di quelle che lo assumevano ogni 5 giorni, sempre per otto settimane consecutive

– l’efficacia di UPA e Mifeprisone (RU486, abortivo) siano equiparabili nei primati

– Ulipristal (ellaOne) si accumuli nel fegato

Insomma… lo spettro su cui poggiano le preoccupazioni dei ricorrenti è, perciò, autorevole almeno quanto quello ex adverso proposto, anche a voler soprassedere circa la autoreferenzialità delle fonti e delle documentazioni esposte dalla ditta HRA, che dal provvedimento contestato altresì deriva sensibili vantaggi economici (cfr. doc. 16).

Pertanto, proprio dalle evidenze scientifiche prodotte e sintetizzate nella cristallina relazione scientifica del prof. Bruno Mozzanega discendono conseguenze che si credono ineludibili sui piani del rispetto della normativa invocata nel ricorso e della congruità delle informazioni rese alle giovani donne. Il Tar, questa è una bella notizia, vuole vederci… meglio.




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Gabriele Soliani

Gabriele Soliani, nato a Boretto (Reggio Emilia) il 24-03-1955. Medico, psicoterapeuta, sessuologo, adolescentologo, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine. Libero professionista. Ha collaborato per 9 anni al Consultorio Familiare diocesano di Reggio Emilia. Sposato con Patrizia, docente di scuola superiore. Vive a Napoli dal 2015. Ministro della Santa Comunione e Lettore istituito.

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