La 194 l’unica legge italiana a non essere mai stata modificata

nascituro

di Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita

La Costituzione è stata modificata ben sedici volte, ma la mitica legge 194 non è stata minimamente scalfita. Sembra scolpita nel marmo, intoccabile e immodificabile come i comandamenti delle tavole della legge mosaica: parola di Gianfranco Amato. 

Un’analisi sullo stato dell’arte della legge 194/78 in tema di interruzione volontaria della gravidanza non può prescindere da un dato oramai ineludibile ed inoppugnabile. Quella sull’aborto è l’unica legge italiana che da oltre quarant’anni non sia stata modificata neppure di una virgola. È un vero e proprio totem ideologico intoccabile. E dire che l’ordinamento giuridico italiano è uno dei più volubili al mondo dal punto di vista normativo. Le leggi vengono modificate con una velocità ed una frequenza da record. 

La mitica legge 194, invece, non è stata minimamente scalfita. Sembra scolpita nel marmo, intoccabile e immodificabile come i comandamenti delle tavole della legge mosaica. Pur non essendo normale, – si consideri che la stessa Costituzione della Repubblica italiana è stata modificata, anche profondamente, ben sedici volte – questa è la dura realtà con cui occorre fare i conti e che conferisce alla materia una sostanziale staticità sotto il profilo normativo. Dopo quarantadue anni, non esistono sostanziali novità a livello legislativo. Le lancette dell’orologio sono rimaste ferme al 1978, nonostante il fatto che la medicina, la psicologia, l’etica e la ricerca scientifica abbiano fatto progressi di un certo rilievo nel delicato campo disciplinato dalla legge 194. Le conoscenze non sono più quelle degli anni ’70 del secolo scorso, e l’esperienza di quattro decenni ha dimostrato quali possono essere gli effetti del ricorso alla pratica dell’aborto, dal punto di vista psicologico, sociale, culturale, politico e demografico. Dati che non esistevano nel 1978. Quando fa loro comodo, i cosiddetti “progressisti” non esitano ad arroccarsi in un conservatorismo ideologico, irrazionale ed antiscientifico. L’incomprensibile mancanza di un’evoluzione normativa ha ovviamente inciso anche a livello giurisprudenziale. Tutto è rimasto sostanzialmente statico.

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Meritano, forse, di essere ricordate tre pronunce interessanti di questi ultimi anni. Una della Corte costituzionale e due della Suprema Corte di Cassazione. Cominciamo dalla prima, ovvero dall’ordinanza n. 196 emessa dalla Corte costituzionale il 19 luglio 2012. Il caso è nato dal coraggioso e impavido tentativo di far dichiarare incostituzionale l’intoccabile legge 194, da parte del Giudice Tutelare di Spoleto. Quest’ultimo ha osato infrangere il totem, partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione, che definisce quest’ultimo come «soggetto da tutelarsi in maniera assoluta». E proprio in virtù di questo pronunciamento, secondo il magistrato spoletino, l’art. 4 della legge 194 si sarebbe posto in contrasto con i principi generali della Costituzione, in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni sono state, poi, formulate dal giudice con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Con un atteggiamento che qualcuno ha giustamente definito “pilatesco”, la Corte ha respinto l’eccezione basandosi su considerazioni processuali e non di merito. Evidentemente non sono ancora maturi i tempi in cui la Consulta possa osare una valutazione critica della legge 194, o soltanto entrare nel merito del suo contenuto ideologico. Forse, in realtà, occorre più semplicemente attendere che cambi la composizione “politica” della Corte costituzionale.

La seconda pronuncia riguarda la sentenza n. 14488 emessa il 29 luglio 2004, dalla Terza Sezione Civile della Cassazione. La cito perché è emblematica della natura contraddittoria e incoerente che contraddistingue la ratio, lo spirito e l’impianto ideologico della legge 194. Apparentemente la citata sentenza n.14488 è una pronuncia che non riconosce il diritto all’aborto eugenetico. Proprio come la legge 194 «riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». Nella sentenza n.14488/2004 i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione, infatti, hanno apoditticamente affermato che «non esiste nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico, né come diritto della gestante né come diritto del nascituro». Secondo quei magistrati, «sostenere che il concepito abbia un diritto a non nascere, sia pure in determinate situazioni di malformazione, significa affermare l’esistenza di un principio di eugenesi o di eutanasia prenatale, che è in contrasto con i principi di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, nonché con i principi di indisponibilità del proprio corpo di cui all’art. 5 del Codice Civile». Sembrerebbe una buona sentenza. Peccato, però, che, gli stessi giudici della Cassazione proseguano il ragionamento affermando che «le eventuali malformazioni o anomalie del feto, rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé considerate, con riferimento al nascituro». Torna in ballo il criterio della «salute fisica o psichica della donna», ossia la fessura attraverso cui passa l’aborto tout court. Oggi, infatti, in Italia una donna maggiorenne capace di intendere e volere, invocando la tutela della propria salute fisica o psichica, può abortire per qualunque ragione, anche la più inconfessabile. Nella citata sentenza n.14488 i giudici ricordano che «nel bilanciamento tra il valore e la tutela della salute della donna e la tutela del concepito, la legge permette alla madre di autodeterminarsi, in presenza delle condizioni richieste e del pericolo per la sua salute, a richiedere l’interruzione della gravidanza». 

«Da ciò consegue», sempre secondo i magistrati, che «la sola esistenza di malformazioni del feto, che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, non permettono alla gestante di praticare l’aborto». Il punto è che a decidere il grado di incidenza nella propria salute è proprio la donna. Se questa, infatti, sostiene che le malformazioni del feto possono rilevare a livello psicologico sulla sua salute, l’aborto eugenetico è, di fatto, legittimamente praticabile. Del resto, lo stesso art. 4 della legge 194 è assolutamente chiaro quando stabilisce che è la donna che deve «accusare circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica». Altrettanto chiaro è lo stesso art. 4 quando prevede espressamente che tra le ragioni che possono essere “accusate” dalla donna per interrompere la gravidanza vi è anche la «previsione di anomalie o malformazioni del concepito». L’aborto eugenetico è previsto per legge, al di là di tentativi ipocriti di affermare la sua estraneità al nostro ordinamento giuridico. 

La terza pronuncia che vorrei citare riguarda la sentenza n. 1497 emessa il 27 novembre 2012 dalla VI Sezione Penale della Cassazione e depositata il 2 aprile 2013. La segnalo perché concerne un altro delicato aspetto della materia: l’obiezione di coscienza. Con la citata sentenza, infatti, la Corte ha confermato la condanna a un anno di carcere per omissione di atti d’ufficio – integrata dall’interdizione dall’esercizio della professione medica – nei confronti di una dottoressa che aveva rifiutato di assistere una paziente nella fase del cosiddetto “secondamento”, ossia la fase espulsiva dell’aborto indotto per via farmacologica. I Giudici della VI Sezione Penale della Cassazione, infatti, hanno ritenuto di «escludere che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento abortivo», non condividendo la tesi della ricorrente ovvero «che il diritto di obiezione di coscienza esoneri il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, inclusa la fase di espulsione del feto, e sino al momento espulsivo della placenta». Secondo gli stessi magistrati tale tesi difensiva non troverebbe «alcun appiglio nella chiara lettera della norma». L’attacco al principio dell’obiezione di coscienza in tema di aborto rappresenta purtroppo una circostanza costantemente registrata soprattutto a livello degli ordinamenti locali. Ne è un caso tipico il tentativo illegittimo, sempre più frequentemente perpetrato da parte di alcune istituzioni regionali, di bandire concorsi esclusivamente per medici non obiettori di coscienza. 

Questa la situazione a livello normativo e giurisprudenziale. Per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale, il quadro è ancora più drammatico. Soprattutto nel cosiddetto “mondo cattolico”, ovvero in quel segmento della società che in teoria dovrebbe essere più sensibile al tema della tutela della vita nascente fin dal concepimento. Pare che proprio in quel mondo, infatti, si sia oramai del tutto estinta l’idea che il Magistero consideri l’aborto un «crimen nefandum» (Gaudium et Spes n.51), ossia un delitto abominevole. Si sente sempre più spesso anche tra i fedeli cattolici il teorema che fu alla base della sconfitta del referendum: «Io non praticherò mai l’aborto, ma non posso impedire agli altri la libertà di farlo». Come dire, io non posso uccidere ma non posso impedire agli altri la libertà di uccidere. In questo teorema – che pesa come un macigno nella coscienza cattolica del nostro Paese e della stessa Chiesa istituzionale – si nasconde, però, la celebre risposta di Caino: «Num custos fratris mei sum ego?» (Gn 4, 9). Un cristiano non può girare la testa da un’altra parte quando viene sparso il sangue innocente di suo fratello.




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