Giù le mani dall’obiezione di coscienza: non riconoscerla è incostituzionale
Mentre il diritto al lavoro e il diritto all’obiezione di coscienza sono diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, l’interruzione volontaria di gravidanza non soltanto non è un diritto fondamentale, ma è una “depenalizzazione” di una condotta che in assenza delle condizioni previste dalla legge 194/78 sarebbe da considerarsi penalmente rilevante. L’obiezione di coscienza è un baluardo di civiltà che solo i regimi ideologici possono mettere in discussione.
Lo scorso 27 maggio 2025 l’Assemblea Regionale Siciliana, con 27 voti a favore e 21 contrari, ha approvato la legge regionale n. 738/2025 con la quale si dispone la possibilità di bandire concorsi di assunzione da parte delle Aziende Sanitarie “riservati” soltanto ai medici non obiettori all’interruzione volontaria di gravidanza. Di più, la norma prevede espressamente una “clausola di licenziamento”, (rectius: risoluzione del contratto di lavoro), qualora il medico dichiari di essere obiettore successivamente alla sua entrata in servizio.
Mi è bastato evidenziare sui social che la norma rischiava di essere riconosciuta come “incostituzionale” per essere sommerso di insulti dai soliti haters ideologici, dal “classico” «hai l’utero? Allora pensa alla tua inutile prostata», al laconico «testa di…».
Le argomentazioni, del resto, sono le solite: «Via gli obiettori di coscienza dal servizio pubblico! Impediscono alle persone di potersi avvalere di una legge statale abusando del loro ruolo. E via anche dalle farmacie comunali, non ti fanno comprare la pillola del giorno dopo, ‘ste m****…», o anche «Smettessero di fare i medici e vadano a fare i preti».
Non manca, inoltre l’evergreen, da “terrapiattisti”: «al momento del concepimento non è una vita è un grumo di cellule».
Inutile provare a spiegare che, mentre il diritto al lavoro e il diritto all’obiezione di coscienza sono diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, l’interruzione volontaria di gravidanza non soltanto non è un diritto fondamentale, ma è una “depenalizzazione” di una condotta che in assenza delle condizioni previste dalla legge 194/78 sarebbe da considerarsi penalmente rilevante. L’aborto non è un “diritto” ma una “facoltà” che è riconosciuta dalla legge soltanto quando si tratta di tutelare il diritto all’integrità psico-fisica della donna.
La Corte costituzionale nella storica sentenza n. 467/1991 ha chiaramente riconosciuto che la tutela del concepito – che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) – ha fondamento costituzionale. L’art. 2 della Costituzione, infatti, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, «fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito».
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Basterebbe ricordare anche un recente precedente del TAR Puglia (sentenza n. 3477/2010) che ha riconosciuto il diritto degli operatori sanitari obiettori di partecipare ai bandi di concorso per i consultori pubblici, sancendo la loro tutela in forza del principio di non discriminazione, con la diretta conseguenza per cui i medici obiettori hanno diritto di lavorare nei consultori pubblici parimenti a quelli non obiettori.
Non potrebbe essere altrimenti, la richiamata sentenza n. 467/1991 della Consulta ha infatti chiarito che «la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».
Cosa c’è di non chiaro? L’Italia che veniva dal fascismo, quella che si era temprata negli anni di piombo sotto gli attacchi del terrorismo rivoluzionario rosso e nero, aveva coscienza che una norma dello Stato può anche imporre a un dipendente pubblico di eseguire una soppressione di una vita; l’obiezione di coscienza è un baluardo di civiltà che soltanto i regimi ideologici possono provare a mettere in discussione.
I parlamentari che hanno approvato la legge 194/78 l’hanno inserita forse soltanto per “salvarsi la coscienza”, ma è una norma dello Stato, è un baluardo dello stato di diritto e del rispetto dell’integrità dei diritti umani fondamentali (anche dei medici), difenderla significa difendere la dignità umana di tutti, anche di chi oggi vorrebbe metterla in discussione.
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