CASSAZIONE E FAMIGLIA

La Cassazione apre ai patti prematrimoniali. Stipulandoli, il matrimonio in Chiesa è nullo?

di Assunta Scialdone e Piero Del Bene

Era da immaginare. Dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione circa la possibilità di procedere alla stipula di contratti prematrimoniali, le domande non si sono fatte attendere: “Ma allora adesso possiamo stipulare un accordo prematrimoniale, anche prima di sposarci in Chiesa?”. Quelli un poco più avveduti hanno posto domande leggermente più sottili: “Un matrimonio celebrato in Chiesa dopo la stipula di un patto prematrimoniale è valido?”.  

(sposi, responsabili regionali per il settore Famiglia e Vita dalla Conferenza Episcopale Campana)

Chissà quanta ulteriore confusione si è aggiunta nella mente di cristiani, anche praticanti, che già si presentava nebulosa in molti aspetti riguardanti il matrimonio! Un esempio? Un mesetto fa, prestando volontariato in uno stand di una sagra parrocchiale, ci è capitato di ascoltare alcune mamme che si lamentavano di non aver potuto usufruire, a suo tempo, di questa possibilità che invece è offerta dai tempi moderni ai loro figli. Erano tutte persone impegnate in parrocchia e “frequentanti”. Per queste mamme era tutto regolare, il patto non poneva problemi e oggi le immagino giubilanti all’udire questa notizia. Va tutto bene?

Proviamo a mettere un po’ di ordine, cominciando da una domanda per così dire, di cronaca: che cosa ha stabilito effettivamente la Cassazione? Ha realmente aperto ai patti anche in Italia? Con questa ordinanza i giudici hanno solo considerato legittimo l’accordo prematrimoniale tra i coniugi che prevede, in caso di separazione, la restituzione da parte del marito dei soldi versati dalla moglie per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del marito. In altre parole: da sposati, ristrutturando una casa di proprietà del marito, la moglie ci mette qualche soldo. Se i due dovessero separarsi, il marito dovrebbe restituire i soldi prestati dalla ex consorte? Sì, se questo è il contenuto del patto prematrimoniale stipulato. Nulla di più. I coniugi, quindi, non possono ancora pattuire, per esempio, in merito al contenuto dell’assegno di mantenimento o in merito ai doveri di reciproca contribuzione in seno alla famiglia come, sempre ad esempio, in questi giorni, leggiamo di Cristiano Ronaldo e della compagna Giorgina. E questo per effetto dell’art. 160 del Codice civile, che recita: «Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio». Tali diritti e doveri superano qualsiasi patto formulato a priori. Non cambia niente, quindi? Tanto rumore per nulla? Se non è (ancora) stato reso possibile il contratto prematrimoniale, tuttavia, va considerato il sentimento della Cassazione che sembra emergere dalle ultime deliberazioni in materia: non ancora concesso, quindi, ma ci stiamo incamminando. Almeno così ha fatto notare Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari. Il matrimonio, ha aggiunto, è, tecnicamente, un negozio giuridico, ossia un atto di volontà di due soggetti dal quale derivano effetti giuridici, ma non è un contratto in senso proprio, perché non nasce per realizzare un interesse patrimoniale, ma per fondare una comunione di vita, basata sul dono di sé all’altro coniuge. “La famiglia, per sua natura, è generativa e aperta a sviluppi imprevedibili, dal numero di figli alle malattie, mentre le clausole contrattuali, proprio perché fissate ex ante, definiscono condizioni, limiti e possibili cause di cessazione degli obblighi”. Le due visioni, dunque, collidono, sono antitetiche.

Va notato che queste considerazioni sono spendibili sul piano civile, discendono dall’ordinamento giuridico italiano, non invocano significati di fede. Bordignon si è mantenuto sul piano giuridico, giustamente. In Italia, per così dire, il bene famiglia è primario rispetto alle rivendicazioni personali. È stato fatto notare anche da altri osservatori che il Codice civile sembra indicare un’idea di matrimonio inteso come istituto le cui esigenze prevalgono sulle esigenze dei singoli: gli sposi rinunciano a certe rivendicazioni e lo fanno per il bene proprio, quello del coniuge, dei figli e dell’intera società. Questa sentenza e le altre che la precedono sembrerebbero voler riportare le esigenze dei singoli ad un livello superiore, snaturando così lo stesso istituto matrimoniale. Si tratta, come i lettori più avveduti noteranno, di una tendenza sempre più diffusa nella nostra società: si va in quella direzione. È come se la Cassazione recepisse la temperie culturale e questo sarebbe, già di per sé, un problema, stante il Codice italiano. 

Leggi anche: Chi accompagna i fidanzati al matrimonio?

Dal punto di vista cristiano cattolico, tuttavia, la situazione è ancora diversa e va capita con attenzione, ora più che mai. Per sondare la portata della differenza partiamo da due delle tre domande poste agli sposi prima del consenso matrimoniale durante la celebrazione: “Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi per tutta la vita?”. Va notato che non dice “finché il patto sottoscritto regge”. Tra l’altro, non dice nemmeno “finché morte non vi separi”, ma questo ci porta ad un altro discorso che non è il caso di affrontare in questa sede. Non specifica nemmeno la vita di chi dei due: quello morto o quello ancora vivo? La terza domanda riguarda i figli da accogliere mettendo come unico “patto” la volontà di Dio: “Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi…?”. Non dice frasi come “i figli che avete pattuito di generare” o cose simili. 

In sostanza, non mette condizioni, ma indica che l’amore che rende “valido” il sacramento richiede l’intenzione di contrarre un matrimonio secondo la Fede della Chiesa che comporta unità, indissolubilità e apertura alla vita. L’altro concetto non secondario è l’“una caro”, cioè il fatto che i due, dopo la celebrazione diventano una sola carne in maniera definitiva. Chi accompagna i fidanzati verso le nozze riconosce che questo tema rappresenta lo scoglio più arduo da superare nel tempo dell’individualismo che viviamo. Un esempio nostro potrebbe aiutare a cogliere la diversità di vedute. A noi, per esempio, quando ci siamo sposati, questa considerazione era talmente centrale da indicarci, quasi indurre, anche il regime di comunione dei beni. La separazione dei beni ci sembrò non rispecchiare l’unione che pensavamo di costruire. Quando decidemmo di sposarci, era chiaro nella nostra testa che qualunque cosa fosse capitata sarebbe stata affrontata assieme, anche le possibili ristrettezze economiche di due novelli sposi senza un lavoro fisso. Tuttavia, è possibile per due sposi scegliere il regime di separazione dei beni, trattandosi di un ambito puramente economico-civile. Venendo alla questione, non tutti i patti sono problematici ai fini della validità di un sacramento. Rischiano di rendere nullo un matrimonio cattolico, invece, quei patti che presuppongono la possibilità di rottura del vincolo, della fedeltà, dell’accoglienza della vita. Alcuni esempi potranno aiutare. Se una clausola prevede la possibilità di divorzio, e una parte si sposa con l’intenzione di sciogliere il vincolo in caso di difficoltà, ciò presuppone l’esclusione dell’indissolubilità. Ad esempio, un patto che contenga la frase “Il matrimonio potrà essere sciolto di comune accordo in caso di incompatibilità, senza conseguenze” manifesta l’intenzione di non contrarre un vincolo “per tutta la vita”.  In presenza di tale situazione è prudente indicare ai fidanzati la possibilità di desistere o percorrere altre strade. Se il patto contempla la possibile esclusione di alcune caratteristiche come la fedeltà (unità) o la procreazione, porterebbe alla nullità. Se nel patto, ad esempio, dovessero essere presenti clausole come “ciascuno sarà libero di intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con altri, senza che ciò costituisca motivo di separazione” oppure “ci impegniamo a non avere figli e, se dovessero arrivare, ad affidarli ad altri” sarebbero escluse l’unità coniugale e l’apertura alla vita.  Anche in questi casi sarebbe il caso di aiutare i fidanzati a riflettere sul loro essere cristiani e sulla loro volontà di celebrare il rito cattolico. Invece, clausole come “I beni posseduti prima del matrimonio resteranno di proprietà individuale; quelli acquistati dopo saranno divisi al 50%” o “Ciascun coniuge manterrà un conto corrente personale oltre a quello comune” in linea di principio, pur somigliando poco all’amore oblativo che dovrebbe dimorare in una coppia sposata, non costituiscono problema per la validità. In definitiva, i pronunciamenti giurisdizionali rendono sempre più chiaro che il matrimonio cattolico, pur celebrato contestualmente a quello civile e dalla stessa persona, il sacerdote o il diacono, differisca da questo in maniera sempre più marcata.Se fino ad ora, in qualche misura, eravamo salvaguardati dalla necessità di fare queste distinzioni, ora diventa necessario ragionarci con i promessi sposi e porre loro qualche domanda in più e maggiormente esplicita. Questo non è affatto un male perché ci potrebbe condurre a comprendere meglio la definizione di “intima comunità di vita e d’amore” di cui parla Gaudium et Spes al numero 48. In altre parole, si potrà vedere meglio la differenza tra chi si sposa in Cristo e chi no. Tutto ciò a patto di affrontare la questione con cura esplicita.




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