ABORTO IN POLONIA

Oltre la narrazione: cosa afferma realmente la Corte Europea dei diritti sull’Uomo sul caso polacco

Il 13 novembre scorso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo-CEDU ha emesso la sua sentenza sul caso A.R. vs Poland (Ricorso n. 6030/21), riguardante “le restrizioni imposte al diritto di aborto in Polonia”. Di seguito, esponiamo tutta la vicenda nel dettaglio.

Il comunicato stampa emesso dal Cancelliere della Corte il 13 novembre scorso apre con questo, forviante, titolo “La pubblicazione tardiva di una sentenza che limita il diritto di aborto ha danneggiato la sicurezza del diritto”.

Esiste davvero un “diritto di aborto” all’interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oppure all’interno dei Trattati UE o in altri documenti Internazionali?

Nel titolo, come poi nel comunicato, si presume un “diritto” di aborto che per la CEDU stessa non esiste.

Si scopre, grazie ad un comunicato della Federazione Europea One of Us, invece che “la CEDU conferma che la Convenzione non prevede alcun diritto all’aborto, nemmeno nei casi di disabilità”.

La Corte – si legge nel prosieguo del comunicato – “ha ritenuto, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” a causa di irregolarità procedurali in Polonia alla fine del 2020.

I motivi procedurali richiamati dalla CEDU si concretizzano nel fatto che “la pubblicazione tardiva della sentenza della Corte Costituzionale polacca (dal 22 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021) ha creato una ‘situazione prolungata di notevole incertezza’ (§106) in merito al quadro giuridico applicabile”.

Qualcosa di diverso rispetto alla presunta violazione del “diritto” di aborto, indicata nel titolo fuorviante del comunicato stampa suddetto.

Vale la pena leggere la sentenza (non definitiva, per altro, perché è possibile presentare ricorso entro 3 mesi dalla sua pubblicazione), per intero: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-245820.

In effetti, già nella parte sintetica che si trova all’inizio, non si parla di “diritto” di aborto né della sua violazione ma si legge: “Art. 8 • Vita privata • Incertezza prolungata, in merito alle leggi applicabili e alla liceità dell’aborto per motivi di anomalia fetale, causata dalla pubblicazione ritardata e dall’entrata in vigore della sentenza della Corte costituzionale che introduce modifiche, e che ha portato il richiedente a recarsi all’estero per interrompere la gravidanza”.

Il contesto

Vale la pena approfondire cosa c’è dietro il caso A.R. vs Polonia, sempre leggendo la sentenza nella sezione Background to the case.

In sintesi, la ricorrente, dopo aver ricevuto una diagnosi prenatale di trisomia 18, si è recata nei Paesi Bassi per abortire, durante un periodo di incertezza giuridica a seguito della sentenza della Corte costituzionale polacca dell’ottobre 2020, secondo cui l’aborto per motivi di disabilità costituisce una pratica eugenetica incostituzionale.

All’epoca la battaglia giuridica delle Corte Costituzionale polacca per cercare di vincere la discriminazione vigente contro che avesse gravi anomalie, bambini embrioni feti compresi, suscitava proteste a livello nazionale, orchestrate e organizzate, in particolare dall’All-Poland Women’s Strike, un movimento di attivisti, politicamente schierati, “per i diritti sociali delle donne in Polonia”.

“Nel gennaio 2021 – si legge nella sentenza della CEDU -, la Federazione per le Donne e la Pianificazione Familiare (“FEDERA”), un’organizzazione non governativa polacca impegnata nella lotta per i diritti sessuali e riproduttivi, ha pubblicato online un modulo precompilato per i ricorsi alla Corte, corredato di allegati. FEDERA ha inoltre incoraggiato le donne in età fertile residenti in Polonia a presentare ricorso alla Corte. I potenziali ricorrenti sono stati invitati a stampare il modulo di domanda precompilato, aggiungere informazioni sulla propria situazione personale, firmarlo e inviarlo alla Corte”.

Una strategia pianificata per legittimare la discriminazione e che ha portato alla CEDU vari ricorsi simili.

Il caso

“La ricorrente ha presentato il modulo di domanda precompilato, al quale ha aggiunto alcuni dettagli sulla sua situazione personale. Ha dichiarato di avere un figlio in età prescolare. Al momento della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale [ndr polacca] (…), era incinta di quindici settimane. La gravidanza era voluta. Tuttavia, i risultati degli esami medici effettuati il ​​5 novembre 2020 hanno confermato che il feto che portava in grembo soffriva di una malattia genetica chiamata trisomia 18. Non voleva rischiare che la sentenza venisse pubblicata prima di aver completato i vari passaggi necessari per procedure all’aborto legale (come previsto … dalla legge del 1993). Ha inoltre affermato di essersi preoccupata per il rischio di chiusura delle frontiere a causa delle restrizioni dovute al COVID-19 e per l’approccio di alcuni ospedali in materia di aborti anche prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Ha anche fatto riferimento al trauma che avrebbe potuto subire in quegli ospedali a causa dell’uso della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici lì presenti. Per tutti questi motivi, si era recata nei Paesi Bassi, dove la gravidanza era stata interrotta in una clinica privata il 12 novembre 2020. A quella data, la ricorrente era incinta di diciassette settimane. La ricorrente ha presentato fatture relative alle spese di trasporto (…) (circa 300 euro (EUR)), alloggio (320 EUR) e spese mediche (875 EUR). La ricorrente sosteneva di aver sofferto di stress a causa dell’impatto fisico e psicologico del suo viaggio all’estero per abortire, oltre all’onere finanziario che la situazione aveva comportato. Sosteneva inoltre di aver avuto difficoltà a far valere i propri diritti a un congedo di maternità speciale ridotto, poiché aveva subito l’interruzione di gravidanza all’estero”.

Leggi anche: Aspettiamo un figlio con sindrome di Down: che fare?

“La profonda tragedia umana al centro di questo caso”, scrive la Federazione One of Us, è che “un bambino a cui era stata diagnosticata la trisomia 18 è stato eliminato tramite aborto a causa della sua disabilità”. Lui, un bambino “voluto”, è stato private del diritto a vivere perché diverso, perché malato. I genitori hanno deciso per lui, eppure il figlio non è un oggetto dei genitori. Il 20 novembre si è celebrato l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che riguarda tutti i minori, compreso il bambino concepito. Quante battaglie culturali, giuridiche, politiche, sociali per riconoscere il bambino e i suoi diritti e poi basta una diagnosi di trisomia 18 e quel bambino perde tutti i diritti.

Povera donna questa madre che invece di essere aiutata, sostenuta, magari indirizzata alla Fondazione Jerome Lejeune che si prende cura della persona malata e dei suoi familiari e poi queste malformazioni genetiche cerca di curarle, è stata manipolata, utilizzata da FEDERA non solo ad eliminare il suo bambino ma anche a fare causa per essere rimborsata per avere fatto un viaggio, deciso liberamente. Forse se questo suo figlio malato lo avesse accolto non avrebbe sofferto di stress.

In tutto questo però, come ribadisce One of Us, “è fondamentale che la Corte non abbia stabilito che la Polonia – o qualsiasi altro Stato – debba consentire l’aborto in caso di disabilità”, ribadendo che “non ogni regolamentazione dell’interruzione di gravidanza costituisce un’ingerenza nel diritto della madre al rispetto della propria vita privata” (§104, citando A, B e C contro Irlanda). “Gli Stati europei mantengono la piena competenza a proteggere la vita umana non ancora nata, in particolare quando minacciata dall’aborto a causa di una disabilità, in conformità con l’articolo 5(3) TUE sulla sussidiarietà” precisa la Federazione One of Us.

“Gli Stati europei mantengono la piena competenza a proteggere la vita umana non ancora nata, in particolare quando minacciata dall’aborto a causa di disabilità, in conformità con l’articolo 5(3) TUE sulla sussidiarietà” fa presente One of Us.

Discriminazione eugenetica: un’ingiustizia strutturale

“Quanto accaduto – continua One of Us – in questo caso riflette una discriminazione sistemica nei confronti delle persone con disabilità che inizia prima della nascita. Quando la disabilità viene trattata come un motivo legittimo per porre fine alla vita umana, la società invia un messaggio inequivocabile: certe vite non valgono la pena di essere vissute”.

Il diritto alla vita spetta a ogni individuo, anche quando potrebbe essere breve. Lo ribadisce all’art. 1 anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e protetta”. “Questa dignità non dipende da condizioni genetiche”, insiste One of Us. L’articolo 21 della Carta proibisce esplicitamente “qualsiasi discriminazione fondata su qualsiasi motivo, in particolare… sulla disabilità”, un divieto che deve estendersi all’eliminazione prenatale dei bambini a causa della loro condizione.

My voice My choice: rischi di istituzionalizzazione dell’aborto eugenetico transfrontaliero

La strategia di FEDERA che ha invitato la ricorrente e altre donne ad andare all’estero per abortire e a promuovere la causa, è parte di una strategia assai più ampia che va avanti da anni. Di recente ha portato all’Iniziativa dei cittadini Europei “My Voice My Choice” (MVMC), cioè la Mia Voce la mia scelta (non quella del bambino abortito perché malato), che ha chiesto di fatto l’istituzionalizzazione di un meccanismo per l’aborto transfrontaliero. La ricorrente ha fatto proprio questo andando ad abortire in un altro Stato membro

“Se l’aborto fosse incluso tra le competenze dell’UE, si creerebbe un sistema che-fa notare One of Us-indebolisce la sovranità nazionale laddove la CEDU conferma che non esiste alcun diritto all’aborto; esercita pressioni sugli Stati membri contro la protezione della vita del nascituro; e consolida le pratiche eugenetiche”.

L’Europa deve scegliere la dignità anziché la discriminazione

Il Prof. Tonio Borg, Presidente della Federazione ONE OF US, afferma: “Questa sentenza conferma che non esiste alcun diritto all’aborto ai sensi dei testi europei sui diritti umani. Eppure, un bambino è stato eliminato proprio a causa della disabilità. L’Europa non può proclamare contemporaneamente il suo impegno per l’inclusione e facilitare pratiche eugenetiche. Ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione genetica, possiede pari e inviolabile dignità. Anche quando questo essere umano è affetto da una condizione che ne accorcerà la vita”.




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