18 Febbraio 2026
Se la Cassazione riconosce il figlio prima della nascita, che cos’è davvero l’aborto?
È passata un po’ sotto silenzio l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 della Corte di Cassazione in seguito ad un caso nato da un evento drammatico e purtroppo non raro: una gravidanza che procede, un errore o un’omissione sanitaria, la morte della bambina. È il 2008, una donna alla 41ª settimana di gravidanza si presenta al pronto soccorso alle 20.40. Gli accertamenti clinici evidenziano una grave sofferenza fetale. Nonostante il quadro allarmante, l’intervento chirurgico viene rinviato e il parto cesareo viene eseguito soltanto alle 10.00 del mattino successivo. La neonata muore dopo circa trenta minuti dalla nascita. I genitori citano in giudizio l’Azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Benevento riconosce il diritto al ristoro, ma ne quantifica l’importo in misura contenuta, ritenendo che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere parametrato alla brevissima sopravvivenza della bambina.
In secondo grado, la Corte d’Appello riduce ulteriormente la somma liquidata, arrivando a dimezzarla. Secondo i giudici, infatti, la piccola sarebbe nata morta e, in tale ipotesi, il pregiudizio riguarderebbe non una relazione affettiva concretamente instaurata, bensì soltanto una relazione potenziale. A quel punto, i genitori decidono di ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza di ottobre 2025, stabilisce che la morte della bambina, riconducibile a responsabilità medica, integra un danno da perdita del rapporto parentale. Non viene risarcita una possibilità futura, ma un legame affettivo e relazionale già in atto durante la gestazione.
Attenzione, questo non è un dettaglio tecnico, perché il danno parentale, nella costruzione giurisprudenziale, presuppone un rapporto concreto, attuale, significativo. Se lo si riconosce in relazione alla bambina, significa che quel rapporto è giuridicamente reale prima della nascita. Significa che il diritto non considera il concepito una mera entità biologica o un bene disponibile, ma il centro di una relazione familiare già esistente. La Corte, in sostanza, afferma che tra genitori e figlio il legame non nasce al momento del parto: nasce prima. Dunque se la perdita del feto è perdita di un rapporto parentale, chi è il soggetto di quel rapporto? Se il diritto risarcisce la rottura di un legame, riconosce implicitamente che quel legame aveva un destinatario personale. Non si piange un’astrazione, non si risarcisce una proiezione. Si riconosce la perdita di qualcuno.
Ora se fossimo onesti dovremmo ammettere che dal 1978, anno della legge 194, sono cambiate molte cose e quel finto equilibrio costruito quasi mezzo secolo fa, in un contesto scientifico e culturale profondamente diverso, non sussiste più. Perché dalla 194 a oggi non è cambiato solo il clima sociale. È cambiata la scienza. Oggi osserviamo il battito cardiaco embrionale a poche settimane, monitoriamo lo sviluppo neurologico, documentiamo reazioni agli stimoli, conosciamo con precisione crescente le tappe della crescita intrauterina. Sappiamo che nel grembo materno c’è un organismo umano individuale, con un patrimonio genetico unico, che segue un programma di sviluppo continuo e coordinato. Non un grumo indistinto di cellule, ma una vita umana in atto.
Se poi anche in giurisprudenza la morte del bambino genera un danno parentale, il legame è reale; se il legame è reale, c’è un soggetto relazionale; se c’è un soggetto relazionale, la categoria della mera “aspettativa” non regge più. La provocazione è inevitabile: se il bambino è già figlio durante la gestazione, se la sua perdita è un lutto giuridicamente riconosciuto come rottura di un rapporto parentale, allora l’aborto che cos’è? È solo l’interruzione di un processo biologico? O è l’interruzione di una relazione con qualcuno che il diritto stesso inizia a trattare come centro di legami? Ora l’ordinanza della Cassazione non abroga la 194 ma quantomeno incrina il linguaggio con cui per decenni abbiamo separato la dimensione biologica da quella relazionale, come se prima della nascita non vi fosse nessuno. Se il rapporto parentale esiste già, allora il “nessuno” non è più sostenibile. Se la scienza lo dice. Il diritto lo dice. Chi manca all’appello?
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Non sono d'accordo con i vescovi della Campania.
Non sono sullo stesso piano chi deve nascere e chi è già nato. ....“La vita è tutta intera“: la stessa…
Fermo restando che l'aborto è un diritto della donna, nessun genitore con un po' di cervello vorrebbe trovarsi una figlia…