L’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato da parte del gip di Milano mi preoccupa perché segna un passaggio rilevante nel lungo confronto giuridico italiano sul fine vita. Non tanto per l’esito in sé – che riguarda l’accompagnamento in Svizzera di due cittadini italiani, Elena e Romano, per accedere al suicidio assistito – quanto per il modo in cui la decisione costruisce e amplia il perimetro della non punibilità dell’aiuto al suicidio.
Il provvedimento della giudice Sara Cipolla si inserisce nel solco delle pronunce della Corte costituzionale successive al caso Cappato–Dj Fabo del 2017, culminate nella sentenza 242 del 2019 e nelle decisioni più recenti, fino alla n. 66 del 2025. In queste pronunce la Consulta ha progressivamente individuato le condizioni in presenza delle quali l’aiuto al suicidio può non essere penalmente rilevante: una patologia irreversibile, sofferenze ritenute intollerabili, la piena capacità di autodeterminazione della persona e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
È proprio su quest’ultimo requisito che la decisione milanese compie il passaggio più delicato. Secondo l’interpretazione accolta dal gip, il “trattamento di sostegno vitale” non coincide necessariamente con un presidio medico in atto – come un macchinario o un supporto sanitario indispensabile alla sopravvivenza – ma può comprendere anche terapie che il medico abbia indicato come necessarie e che il paziente abbia deciso di rifiutare nell’esercizio della propria autodeterminazione terapeutica.
La conseguenza è evidente: la categoria si amplia notevolmente. Il sostegno vitale non è più soltanto ciò da cui la vita dipende concretamente nel presente, ma anche ciò che potrebbe sostenerla e che viene invece respinto dal paziente. In questo modo il confine tra le situazioni contemplate dalla giurisprudenza costituzionale e altre condizioni di malattia grave o terminale diventa sempre più sottile. Chiaramente l’Associazione Luca Coscioni ha salutato la decisione come un rafforzamento della tutela dell’autodeterminazione nel fine vita. In questa prospettiva, l’archiviazione rappresenterebbe la conferma che non può esistere una discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento salvavita e chi, nelle stesse condizioni cliniche, decide di rifiutarlo.
Tuttavia la questione centrale non riguarda soltanto il riconoscimento dell’autodeterminazione terapeutica, principio ormai chiaramente affermato nell’ordinamento. Il punto problematico è piuttosto il modo in cui questo principio viene progressivamente trasformato in una base per legittimare l’aiuto al suicidio. La stessa motivazione del provvedimento lo mostra con chiarezza. Il gip esclude che esista un vero e proprio “diritto alla morte”, ma individua nella dignità della vita e nella possibilità di una “morte dignitosa” un elemento giuridicamente rilevante. Per chiarire questo passaggio la giudice ricorre addirittura a Seneca, citando il celebre passo secondo cui «non è bene vivere, ma vivere bene».
Il riferimento è suggestivo, ma rivela anche l’ambiguità del terreno su cui ci si muove. La nozione di “vita dignitosa”, infatti, è inevitabilmente carica di valutazioni etiche e personali. Trasformarla in criterio giuridico operativo significa affidare a interpretazioni sempre più ampie il compito di stabilire quando la sofferenza o la condizione di malattia rendano legittima la collaborazione al suicidio. Il rischio, in definitiva, è che una nozione intrinsecamente soggettiva come quella di “vita degna” diventi il criterio attraverso cui ridefinire il valore giuridico della vita stessa nelle sue fasi più fragili. E quando il diritto entra in questo territorio, ogni slittamento interpretativo – anche il più sottile – finisce per avere conseguenze profonde. Lo scenario è inquietante se pensiamo alla vita e alle storie delle persone.
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Sarebbe cosa buona, giusta e utile che i cristiani anche se peccatori, tornassero a essere testimoni credibili, di speranza e…